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Rassegna Stampa
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Tribunale I grado CE, sez. VIII, 6 ottobre 2011
(traduzione tratta da http://curia.europa.eu) Richiesta di registrazione di un marchio comunitario costituito da un segno tridimensionale - Impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. e , sub iii) stante la forma che dà un valore sostanziale al prodotto - Ratio della norma è evitare che il marchio possa servire per tutelare altri diritti di privativa che il Legislatore ha assoggettato a termini di decadenza
Nota a cura dell'avv. Dario Galliani
La sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni circa l'utilizzo della registrazione di un marchio tridimensionale di forma (nel caso di specie rappresentata dal corpo di un altoparlante, costituito da un cono simile ad una matita o ad una canna d'organo, la cui parte appuntita poggia su una base quadrata, e da un lungo pannello rettangolare che è fissato ad un solo lato di tale cono) come modalità di tutela, pressoché perpetua, della privativa rispetto ad altre fome di tutele ^a tempo^ (come i disegni o modelli).
Nel caso che ci impegna la nota società Bang & Olufsen A/S ha richiesto la registrazione del marchio sopra descritto, dapprima respinta dall'esaminatore e dalla I° commissione di ricorso dell'UAMI giacché privo di carattere distintivo, ex art. 7, comma I , lett. b) del Reg. 09/207/CE.
Il Tribunale riconoscendo, per contro, la particolarità dell'aspetto e del risultato estetico complessivo ha ritenuto che il marchio in esame "è di natura tale da catturare l'attenzione del pubblico interessato, permettendo a quest'ultimo di distinguere i prodotti indicati nella domanda di registrazione da quelli aventi una diversa origine commerciale".
Riassegnata la causa dal Presidium delle commissioni di ricorso dell'UAMI, la I° commissione di ricorso dell'UAMI ha comunque respinto la richiesta di registrazione ritenendo che il segno in questione fosse costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del Reg. n. 09/207/CE.
In sostanza la commissione di ricorso, ritenendosi competente a riesaminare la domanda di registrazione del marchio sotto altro punto di vista, ha riconosciuto un ulteriore impedimento assoluto alla registrazione, diverso da quello precedentemente evidenziato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società Bang & Olufsen A/S, secondo cui tale ulteriore impedimento sarebbe dovuto essere preso in considerazione sin dall'inizio, il Tribunale ha statuito che, non essendo normativamente previsto un particolare ordine nell'esame degli impedimenti contenuti nell'art. 7 del Reg. 09/207/CE, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore giacchè "ritenendo che potesse sussistere il rischio che la domanda di registrazione del marchio presentata dalla ricorrente rientrasse nell'ambito di applicazione di un altro impedimento assoluto alla registrazione tra quelli elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha correttamente proceduto a un riesame di tale domanda".
Tribunale I grado CE, sez. VIII, 6 ottobre 2011
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