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lunedì 18 gennaio 2010
Con l'allestimento del presente portale giuridico si è inteso costituire una banca di dati che garantisca un rapido e semplice accesso a tutte quante le novità normative e giurisprudenziali relative alle sezioni sopra descritte.
Le fondamentali caratteristiche di chiarezza e di costante aggiornamento costituiscono il miglior viatico per offrire al navigatore un quadro il più possibile esaustivo del panorama italiano ed europeo del ^diritto delle nuove tecnologie^, per sua stessa natura, in continua ed incessante evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Nelle intenzioni dei suoi costitutori, il sito intende proporsi come luogo di confronto e costante aggiornamento per i professionisti del settore, nonché come privilegiato referente per le imprese che utilizzino il web come moderno strumento di pubblicità dei loro prodotti, offrendo loro un primo ed orientativo strumento in grado di supportarne le relative strategie aziendali.
In considerazione della attuale rilevanza economica e sociale delle nuove tecnologie, nonché dei relativi aspetti legali ad esse connesse, ius&web vuole rappresentare un efficace strumento di ^lettura^, anche interdisciplinare, dell'intera materia, aperto a tutte quelle collaborazioni professionali in grado di fornire un quadro il più possibile completo della realtà delle nuove tecnologie in un'ottica di ^work in progress^.
Classificazione di Nizza ^X° edizione^ in vigore dal 1 gennaio 2012
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi - Ai fini della registrazione dei marchi
domenica 1 gennaio 2012
Tratto da http://www.corriere.it del 25 novembre 2011
^Cosa sa Google di me? La domanda e le risposte per il consumatore digitale^ di M. Antonietta Calabrò
venerdì 25 novembre 2011
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Cosa sa Google di me? La domanda e le risposte per il consumatore digitale
Ordine Consulenti Proprietà industriale
(tratto da http://www.ordine-brevetti.it/) Notiziario del 1 novembre 2011
martedì 1 novembre 2011
Si segnala, tra gli altri, l'articolo ^Opposizione in Italia primi dati e considerazioni^ di Fabio Giambrocono
Comunicazione del Presidente dell'UAMI, 31 ottobre 2011
(tratto da http://oami.europa.eu) Entrata in vigore della X° edizione della Classificazione di Nizza
lunedì 31 ottobre 2011
^Facebook, ladro di cellulari^ di Daniela Uva
(tratto da http://www.lettera43.it) ^Basta un clic per avere accesso ai contatti telefonici degli "amici" virtuali
giovedì 8 settembre 2011
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Facebook, ladro di cellulari. Basta un clic per avere accesso ai contatti telefonici degli "amici" virtuali.
Per cancellare i numeri di telefono dei propri contatti importati automaticamente dal proprio cellulare:
nella propria pagina di facebook in alto a destra cliccare su account;
selezionare ^modifica amici^;
cliccare in alto a sinistra ^contatti^;
cliccare in alto a destra ^rimuovere tutti i contatti importati^.
A seguito della procedura Facebook invierà una e-mail di conferma della rimozione dei contatti.
^Il certificato medico viaggia solo online^ di Barbara Massara
(tratto da http://www.ilsole24ore.com) ^Il certificato medico viaggia solo online. Dal 13 settembre la trasmissione all'Inps avverrà in via telematica.^
mercoledì 7 settembre 2011
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Il certificato medico viaggia solo online. Dal 13 settembre la trasmissione all'Inps avverrà in via telematica
In allegato:
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 18 marzo 2011
Tratto da http://www.ilsole24ore.com del 23 agosto 2011
^Facebook toglie il tag automatico delle foto, ecco come cambia la gestione della privacy.^ di Luca Dello Iacovo.
martedì 23 agosto 2011
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Facebook toglie il tag automatico delle foto, ecco come cambia la gestione della privacy
Pubblicità degli atti societari nel registro delle imprese
Iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società e obbligo di presentare gli atti in formato pdf/a.
mercoledì 27 luglio 2011
Articolo a cura dell'Avv. Giuliano Sottoriva
L'articolo 16 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 nr. 185, convertito nella Legge del 28 gennaio 2009 nr. 2 e l'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno introdotto importanti novità in merito alla pubblicità degli atti societari nel registro delle imprese ed in particolare:
a) obbligo di comunicazione da parte delle imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligo da assolvere al momento della presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale onere di comunicazione, trattandosi di disposizione confermativa del precedente disposto del decreto legge, è riferito anche alle società costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (28 gennaio 2009) e di cui non fosse già chiesta l'iscrizione nel registro entro e non oltre il 29 novembre 2011. La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certifcata non è soggetta d imposta di bollo e al pagamento del diritto di segreteria.
E' utile ricordare che la PEC, posta elettronica certificata, disciplinata dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste, con particolare riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale, è uno strumento che permette di conferire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. La PEC non certifica l'identità del mittente, né trasforma il messaggio in "documento informatico", se il mittente omette di usare la propria firma digitale.
b) obbligo di trasmissione degli atti in formato pdf/a. L'art. 6 del DPCM 10 dicembre 2008 (pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2008) prevede quanto segue:
"1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese (2) sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche xml definite dal CNIPA (...). 2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese (...).3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
In base a questa disposizione è obbligatorio presentare atti in formato pdf/a ai registri delle imprese sino a quando non saranno definite le tassonomie degli atti in formato elaborabile (xml).
Per visualizzare la normativa di riferimento cliccare sui seguenti link:
Decreto Legge 185/2008 (estratto)
Legge 2/2009 (estratto)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 11 luglio 2011
Oggetto: D.M. recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione
lunedì 11 luglio 2011
In allegato l'apposito modulo di presentazione dell'atto di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa.
Bollettino Marchi, n. 1 dell'11 luglio 2011
(tratto da http://www.uibm.gov.it)
lunedì 11 luglio 2011
Dall'11 luglio 2011 e' iniziata la pubblicazione del Bollettino Ufficiale dei marchi d'impresa, a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contenente le domande di marchio depositate sin dal 1 maggio 2011.
Per la visualizzazione integrale del Bollettino Marchi, cliccare sul link sottostante:
Bollettino Marchi, n. 1 dell'11 luglio 2011